Mercato unico digitale: nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche e Recovery fund 

A cura dell'Avv. Margherita Grassi Catapano e dell'Avv. Lucrezia Puliatti

29 settembre 2020

Entro il 21 dicembre 2020 lo Stato Italiano (così come tutti gli Stati membri dell'Unione europea) è tenuto a recepire la Direttiva che ha istituito il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva 2018/1972); a ciò si sta procedendo con la legge di delegazione europea del 23 gennaio 2020. Si tratta di un provvedimento che ha una elevata portata innovativa in quanto ha come finalità di realizzare il mercato unico digitale a livello europeo.

Nell'ottica della semplificazione, la Direttiva si pone l'obiettivo di revisionare il quadro normativo precedente (rifondendo le quattro direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE) e persegue una vera e propria politica industriale, in materia di telecomunicazioni, oltre ad avere come obiettivo finale la realizzazione di una totale libera concorrenza nel mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Quindi, sviluppo di connettività su tutto il territorio nazionale mediante reti ad altissima capacità, integralmente in fibra ottica, che potrà garantire accessi con prestazioni elevate anche in caso di alto livello di utilizzo contemporaneo o di altre condizioni di criticità.

Si punta a eleminare in maniera definitiva il cd. digital divide permettendo l'accesso a tutti gli utenti (con particolare attenzione anche alla categoria dei disabili). Abbandonato il vecchio concetto di servizio universale come servizio telefonico, si parlerà d'ora in poi di servizio di comunicazione vocale che è molto più ampio, attuale e tecnologicamente neutro. Si dà molta importanza a parametri quali latenza, disponibilità e affidabilità. In buona sostanza ciascuno Stato membro deve prevedere che il servizio sia omogeneo geograficamente, a un prezzo accessibile e si basi su un adeguato accesso alla banda larga ultraveloce, nel rispetto dei requisiti di sicurezza. A livello pratico occorre procedere in tempi rapidi a una mappatura geografica della rete esistente per capire quali sono le zone su cui intervenire in maniera rapida in quanto sono attualmente scoperte dal servizio.

Dopo di che spetterà agli Stati membri creare un contesto sicuro per gli investimenti, anche attraverso una loro regolamentazione, al fine di completare la realizzazione della rete nazionale in fibra ottica e interventi per lo sviluppo delle reti 5G. Il raggiungimento di questo obiettivo è oggi anche necessario per assicurare all'Italia (così come ad ogni altro Paese) l'accesso al Recovery Fund, la cui erogazione è subordinata all'approvazione dei piani nazionali – in fase di redazione – da parte del Consiglio, che dovranno garantire l'impiego di denaro, tra l'altro, per l'attuazione della transizione digitale, così come raccomandato dalla Commissione.

Dunque, il recepimento e il bilanciamento degli interessi che dovranno portare alla concreta realizzazione del mercato unico digitale vengono, di fatto, rimessi ai singoli Stati. Ciò anche in considerazione delle diversità strutturali di ogni Paese (per la banda larga ultraveloce (100 Mbps e oltre) si stima che l'Italia ha una copertura di appena il 24 % in confronto a una media UE del 60 % fonte: relazione della Commissione sul DESI del 2019). La Direttiva prende invece una posizione netta per la tutela della concorrenza nella fornitura al dettaglio, che non lascia margini di intervento ai singoli Stati. Difatti, attraverso il Regolamento di esecuzione UE 2019/2243 prevede già l'entrata in vigore il 21 dicembre 2020 di alcuni ulteriori obblighi in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Si tratta di un'informativa precontrattuale che deve essere fornita all'utente (che ricorda un po' quella in materia finanziaria) attraverso un modello sintetico di contratto (di cui viene fornito anche un facsimile tra gli allegati del Regolamento). Un foglio A4, scritto su una sola facciata, facilmente leggibile (carattere con dimensione almeno 10 punti) contenente tutti gli elementi del contratto che l'utente si appresta a concludere. Deve essere consegnato prima e sottoscritto.

Il discorso sulla Direttiva potrebbe andare ancora avanti, dato che si tratta di un testo corposo e contiene molti altri principi e prescrizioni interessanti. Concludiamo dicendo che l'attuazione di questo testo potrà consentire di realizzare una società realmente digitale rendendo l'Italia e l'Europa più competitive.


Pubblicato su "Diritto 24"

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